Assegnazioni provvisorie docenti, riunione il 17 giugno. Possibile invio domande già da fine giugno. Ci sarà proroga dell'attuale intesa o un nuovo contratto? – Orizzonte Scuola Notizie
La macchina delle assegnazioni provvisorie del personale scolastico per il prossimo anno si sta lentamente mettendo in moto. Secondo le prime indiscrezioni, le domande, per i docenti, dovrebbero essere presentate tra la fine di giugno (si potrebbe partire già nella settimana dopo la chiusura delle GPS) ei primi giorni di luglio anche se le date non sono ancora definitive. Analogo periodo (ma diverso con le date) per quanto riguarda gli ATA.
I requisiti per poter richiedere il trasferimento provvisorio in un'altra provincia dovrebbero rimanere sostanzialmente invariati: ricongiungimento al coniuge/parte unione civile/convivente, ai figli minorenni, ai genitori, oppure gravi motivi di salute del richiedente da certificare. La convivenza con parenti/affini diversi dai casi appena citati deve risultare da certificazione anagrafica.
Il CCNI che disciplinava le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie dei docenti è stato prorogato, in ultrattività, per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24, in attesa della definizione del nuovo quadro normativo dopo la firma del CCNL 2019/21 avvenuta il 19 gennaio 2024. I sindacati hanno richiesto di riaprire il tavolo di confronto per il rinnovo del CCNI per il triennio 2024/2027. Nelle scorse ore, il Ministero ha disposto l'apertura del tavolo di trattazione con una prima riunione fissata per lunedì 17 giugno.
L'utilizzo servire principalmente per reimpiegare il personale docente in soprannumero o in esubero, assicurando la continuità didattica e valorizzando le competenze professionali. Può essere richiesto dai docenti in soprannumero, esubero, trasferita come soprannumerari, restituiti ai ruoli o in altre specifiche condizioni, ma solo nella provincia di titolarità.
L'assegnazione provvisoria mira invece a consentire il ricongiungimento familiare o l'avvicinamento alla residenza del docente per un anno scolastico. Può essere richiesto per motivi di ricongiungimento ai figli, al coniuge/convivente, per gravi esigenze di salute o al genitore, indicando fino a 15/20 preferenze in una sola provincia.
Per l'anno scolastico 2024/25potranno presentare domanda di utilizzazione i docenti nelle condizioni previste dal CCNI, mentre per le assegnazioni provvisorie potrebbero esserci restrizioni per i neoassunti sottoposti al vincolo triennale di permanenza nella scuola di assunzione.
Utilizzo: finalità e destinatari
Finalità
L'utilizzo, come leggiamo nel CCNI 2019/22, si pone prioritariamente le finalità di:
- reimpiegare il personale docente in soprannumero o in esubero;
- realizzare gli obiettivi formativi e curriculari previsti per ciascun ordine di scuola, assicurando la continuità didattica, e valorizzare le competenze professionali, tenuto conto delle esigenze e disponibilità dei docenti interessati.
Ai fini di cui al punto 1, inoltre, è possibile l'utilizzo in altri insegnamenti e su potenziamento del personale appartenente a ruoli e classi di concorso in esubero, tenendo conto dei titoli di studio e/o professionali posseduti. Precisiamo che il ruolo/classe di concorso è in esubero, quando in provincia il numero di docenti titolari in quel ruolo/classe di concorso sia maggiore del numero dei posti in organico.
Alla luce di quanto detto, è chiaro che la richiesta di utilizzo non può essere presentata da tutti i docenti.
Destinati
In linea generale, l'utilizzo può essere chiesta dai docenti in soprannumero o esubero, nonché dai docenti trasferiti quali soprannumerari a domanda condizionata ovvero d'ufficio senza aver presentato domanda nello stesso anno scolastico o nei 9 anni scolastici precedenti, i quali chiedono di essere utilizzati come prima affetto nell'istituzione scolastica di titolarità precedente e che hanno richiesto in ciascun anno dell'ottennio anche il trasferimento nell'istituzione di titolarità precedente. Solo poche categorie di docenti possono chiedere l'utilizzazione senza trovarsi in nessuna delle predette condizioni, tra cui i titolari su posto comune in possesso della specializzazione che possono chiedere di essere utilizzati nella provincia di titolarità su posto di sostegno, nonché i docenti di scuola primaria titolari su posto comune, i quali possono chiedere l'utilizzo su posto di lingua.
Nello specifico, la domanda di utilizzo può essere presentata da:
- i docenti che, dopo le operazioni di trasferimento, risultanono a qualunque titolo senza sede definitiva;
- i docenti in esubero nella provincia;
- i docenti quali soprannumerari a domanda condizionata ovvero d'ufficio senza aver presentato la domanda nello stesso anno scolastico o nei 9 anni scolastici precedenti, che chiedono di essere utilizzati come prima esplorati nell'istituzione scolastica di titolarità precedente e che hanno anche richiesto in ciascun anno dell'ottennio il trasferimento nell'istituzione di precedente titolarità;
- i docenti restituiti ai ruoli che hanno avuto una sede di titolarità non compresa tra quelle espresse a domanda ovvero i docenti che sono stati restituiti ai ruoli oltre i termini di presentazione delle domande di mobilità; rientrano in tale categoria anche i docenti dichiarati idonei all'insegnamento che non sono stati assegnati alla scuola in cui prestano servizio ovvero che siano stati trasferiti su una sede non compresa tra quelle espresse a domanda;
- i docenti cessati dal servizio che hanno chiesto ed ottenuto il mantenimento in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale e non hanno trovato disponibile il posto di titolarità precedente;
- i docenti, appartenenti a ruoli, posti o classi di concorso in esubero, che chiedono l'utilizzo in altri ruoli, posti o classi di concorso per cui hanno titolo, o su posti di sostegno, nell'ambito del ruolo di appartenenza, anche senza titolo di specializzazione, nella provincia nei limiti dell'esubero e solo dopo aver accantonato un numero di posti di sostegno corrispondente ai docenti specializzati aspiranti a rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato;
- i docenti titolari su insegnamento curriculare, in possesso del titolo di specializzazione di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato, che chiedono di essere utilizzati rispettivamente su sostegno o su scuole ad indirizzo didattico differenziato, nell'ambito dello stesso grado di istruzione;
- i docenti di scuola primaria titolari su posto comune, in possesso del titolo per l'insegnamento della lingua straniera, che chiedono di essere utilizzati su posto di lingua straniera, nella scuola di titolarità o in altra scuola, nel caso in cui nella propria non vi siano posti disponibili;
- i docenti titolari dei loro curricula didattici che chiedono di essere utilizzati su posti istituiti presso le strutture ospedaliere o le istituzioni carcerarie, nonché sulle sedi di organico dei CPIA e sui posti relativi ai percorsi di secondo livello previsti del DPR 263/12;
- i docenti che hanno superato corsi di riconversione professionale per il sostegno o corsi intensivi per il conseguimento del titolo di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno, che chiedono di essere utilizzati su posti di sostegno del medesimo grado di istruzione;
- i docenti della scuola secondaria di primo grado di cui agli art. 43 e 44 della legge n. 270/82;
- gli insegnanti tecnico-pratici e gli assistenti di cattedra, transitati dagli enti locali allo Stato, non collocati nelle classi di concorso previste dalla tabella B allegata al DPR 19/16 e successive modifiche, ai quali si applica l'art. 14, comma 14, del DL 95/2012 convertito in legge n. 135/2012 e successive modifiche e integrazioni, che possono essere utilizzati ai sensi del comma 17 della medesima legge su posti disponibili, ricorrendo le condizioni ivi previste con riguardo alle abilitazioni, ai titoli di studio e alla specializzazione sul sostegno, nonché coloro che termineranno i corsi di riconversione sul sostegno attivati con l'atto aggiuntivo alla convenzione del 29.10.2013 stipulata con la Conferenza Universitaria di Scienze della formazione nei dati 7.11.2014;
- gli insegnanti di religione cattolica immessi in ruolo ai sensi della legge 18 luglio 2003, N. 186;
- i docenti, anche non in esubero, in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 3 del DM n. 8/2011 che chiedono di essere utilizzati, in particolare nella scuola primaria anche organizzata in rete, per la diffusione della cultura e della pratica musicale;
- [per quanto riguarda le utilizzazioni nei licei musicali dei docenti titolari delle classi di concorso A-29, A-30 e A-56 si rimanda all’art. 6-bis del CCNI 2019/22].
Evidenziamo che l'utilizzazione si può chiedere solo per la provincia di titolarità, eccetto in un solo caso, ossia da parte di docenti, nella cui provincia di titolarità permanga la situazione di esubero nel posto o nella classe di concorso della provincia di appartenenza. In tal caso, le utilizzazioni saranno disposte nella provincia richiesta prioritariamente per il posto o classe di concorso di appartenenza e, in subordine, su posti comunque disponibili per i quali l'interessato sia in possesso del titolo di abilitazione corrispondente.
Assegnazione provvisoria
Finalità
L'assegnazione provvisoria si pone principalmente la finalità di far ricongiungere, almeno per un anno scolastico, il docente interessato con i propri familiari o comunque di lavorare per un anno vicino casa. Non per nulla, gli unici punteggi previsti sono quelli relativi alle esigenze di famiglia.
Motivi, provincia, preferenze, divieti
La domanda di assegnazione provvisoria:
– può essere presentato per uno dei seguenti motivi:
- ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
- ricongiungimento al coniuge/parte dell'unione civile ovvero al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
- gravi esigenze di salute del richiedente, comprovate da idonea certificazione sanitaria;
- ricongiungimento al genitore.
– può essere presentato per una sola provincia, indicando nella stessa sino a 15 preferenze per la scuola secondaria20 al l scuola dell'infanzia e primaria. Le 15/20 preferenze possono essere indifferentemente scuole, distretti e/o comuni. L'unico limite, come detto, è quello numerico;
– può essere presentato anche per una classe di concorso/posto/grado di istruzione diversa da quello di titolarità (se si è in possesso della prevista abilitazione); in tal caso, si tratta di una richiesta aggiuntiva, per cui si deve chiedere la classe di concorso/posto di titolarità ed anche una diversa classe di concorso/posto/grado di istruzione. Nel caso si intenda chiedere assegnazione anche per un diverso grado di istruzione, è necessario aver ottenuto la conferma nel ruolo di titolarità;
– può essere chiesta dai docenti in ruolo dall'anno scolastico precedente a quello per cui si svolgono le operazioni;
– non può essere chiesta per il comune di titolarità, salvo nei casi di comuni con più distretti sub-comunali da parte coloro che si avvalgono di una delle precedenze di cui all'art. 8 del CCNI 2019/22.
Chi potrà presentare domanda 2024/25
Per completare l'informazione, ricordiamo chi potrà presentare domanda di utilizzazione e assegnazione provvisoria per l'a.s. 2024/25.
Nel caso delle utilizzazioniconsiderati i destinatari, la domanda può essere presentata da tutti coloro i quali si trovano nelle condizioni sopra indicate (esubero, soprannumero …), eccetto le poche categorie che possono presentare istanza senza trovarsi nelle predette condizioni (es.: il titolare di posto comune che richiede l'utilizzo su posto di sostegno, che potrebbe essere sottoposto ad uno dei vincoli relativi ai trasferimenti/passaggi nonché a quello previsto per i neoassunti).
Diversamente il discorso per le assegnazioni provvisorio, i cui interessati potrebbero non poter presentare domanda. In particolare, il problema riguarda i neoassunti, sottoposti al vincolo di permanenza triennale nella scuola di assunzione. Ne abbiamo parlato in Assegnazione provvisoria docenti 2024: chi può sicuramente richiederla e per chi si deve attendere CCNI