Istruzione

Comportamenti ostili persecutori da parte del Dirigente, Cassazione “ambiente stressogeno lede i diritti della docente” – Orizzonte Scuola Notizie


Il caso oggetto della sentenza della Corte di Cassazione riguarda le condotte reiterate nel tempo da parte di un dirigente scolastico e consistenti in comportamenti ostili di carattere discriminatorio e persecutorio, da cui era conseguita la mortificazione morale e l'emarginazione di un docente nell'ambiente di lavoro, con effetti lesivi sul suo equilibrio psico-fisico e sulla sua personalità. Si pronuncia la Cassazione Civile, Sez. Lav., 07 giugno 2024, n. 15957 sulle specie di stress ambientali e difficoltà relazionali a scuola

La nozione di mobbing

Per consolidare l'orientamento della nozione di mobbing (come quella di straining) è una nozione di tipo medico-legale, che non ha autonoma rilevanza ai fini giuridici e serve soltanto per identificare comportamenti che si pongono in contrasto con l'art. 2087 merluzzo. civile e con la normativa in materia di tutela della salute negli ambienti di lavoro (Cass. 19 febbraio 2016, n. 3291; Cass. N. 32257/2019).

Secondo gli orientamenti maturati presso la Corte di Cassazione, è configurabile il mobbing lavorativo oltre a ricorra l'elemento obiettivo, integrato da una pluralità continuata di comportamenti pregiudizievoli da parte della persona interna al rapporto di lavoro e da quello soggettivo dell'intendimento persecutorio nei confronti della vittima (Cass. 21 maggio 2018, n. 12437; Cass. 10 novembre 2017, n. 26684), è configurabile lo straining, quando vi siano comportamenti stressogeni scientificamente attuati nei confronti di un dipendente, anche se manca la pluralità delle azioni vessatorie (Cass. 10 luglio 2018, n. 18164).

In materia di tutela della salute nell'ambiente di lavoro, la Cassazione ha inoltre chiarito che un “ambiente lavorativo stressogeno” è configurabile come fatto ingiusto, suscettibile di condurre anche al riesame di tutte le altre condotte datoriali allegate come vessatorie, ancorché apparentemente lecite o solo episodici, in quanto la tutela del diritto fondamentale della persona del lavoratore trova fonte direttamente nella lettura, costituzionalmente orientata, dell'art. 2087 merluzzo. civile (vedi, tra le altre: Cass. 7 febbraio 2023 n. 3692 e nello stesso senso: Cass. nn. 33639/2022, 33428/2022, 31514/2022)

Si è inoltre affermato che per l'applicazione dell'art. 2087 merluzzo. civile , norma madre in materia di sicurezza sul lavoro, si deve fare riferimento alla normativa internazionale (soprattutto Convenzioni ONU, OIL e CEDU) e UE e, quindi, alla pronuncia delle due Corti europee centrali (CGUE e Corte EDU) e che tale applicazione è caratterizzata dalla necessità di operare un bilanciamento tra il diritto al lavoro e alla salute del dipendente (art. 4 e 32 Cost.) e la libertà di iniziativa economica del datore di lavoro privato (art. 41 Cost.) ovvero per il dato di lavoro pubblico le esigenze organizzative e i limiti di spesa. L'elemento di base di questa operazione è rappresentato dall'adozione come definizione di salute non è quella di “semplice assenza dello stato di malattia o di infermità”, ma quella di “stato di completo benessere fisico, mentale e sociale” originariamente contenuta nel Preambolo della Costituzione dell'Organizzazione della Sanità OMS (oppure Organizzazione Mondiale della Sanità, OMS, entrata in vigore il 7 aprile 1948), cui si menzionano tutte le Carte internazionali in materia − a partire dall'importante Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità − e che è stata espressamente riprodotta nell'art. 2, comma 1, lettera o) del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

L'ambiente di lavoro stressogeno è un fatto ingiusto che porta i diritti del lavoratore

L' “ambiente lavorativo stressogeno” conclude la Cassazione, nell'accogliere il ricorso del lavoratoreè configurabile come fatto ingiustosuscettibile di condotta, nel caso di specie, anche al riesame di tutte le altre condotte datoriali allegate come vessatorie pur se non necessariamente viene accertato l'intento persecutorio che unifica tutte le condotte denunciate (come richiesto solo per il mobbing) anche se apparentemente lecite o solo episodiche.



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